Promessa di matrimonio, ci sono conseguenze nel romperla? La risposta vi stupirà

La promessa di matrimonio si può rompere? Che cosa accade se non si tiene fede all’atto? Tutto ciò che c’è da sapere al riguardo.

Sono tante le persone che si chiedono che cosa accade se uno dei due promessi sposi decide di non tenere fede alla parola prestata e di annullare le nozze. Accade poi non di rado che tali quesiti si presentino con frequenza qualora si sia dato il via ai preparativi. Trattasi di domande di non poco conto che suscitano dubbi e timori.

La Promessa di matrimonio si può sciogliere?
La promessa di matrimonio si può rompere? inabruzzo.it

Dunque si può rompere la promessa di matrimonio? La risposta è si, l’ordinamento giuridico dà ad entrambe le parti la facoltà di venir meno al patto in qualsiasi momento e di ritrarsi legittimamente, ponendo nel nulla la promessa di matrimonio. Attenzione, seppur infatti i promessi sposi possono in qualsiasi momento decidere di non sposarsi, questa scelta non è priva di effetti.

Rottura della promessa di matrimonio, il nubendo “rifiutato” può richiedere il risarcimento del danno?

Secondo la legge infatti i doni obnuziali ossia quelli che i promessi sposi si sono scambiati in vista del matrimonio dovranno essere debitamente restituiti. Inoltre il rifiuto di tenere fede alla promessa scambiata in forma solenne, dunque quella che risulta da atto pubblico da scrittura privata o da richiesta di pubblicazioni, senza un valido motivo o per colpa, da luogo al diritto al risarcimento del danno.

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I danni che si possono richiedere dopo l’annullamento del matrimonio – inabruzzo.it

Facciamo un esempio. Luca e Maria hanno deciso di sposarsi ed hanno tenuto la promessa di matrimonio e fatto le pubblicazioni. Ad un certo punto, Maria decide di non voler più sposarsi ma Luca ha nel frattempo pagato il ristorante, organizzato il viaggio di nozze, ha comprato l’abito per il matrimonio, la casa, eccetera. In questo caso Luca non solo ha diritto a ricevere indietro tutti i doni che ha fatto alla sua ex compagna in vista delle nozze, ma può richiedere ed ottenere il risarcimento del danno per le spese sostenute.

La promessa di matrimonio dunque non è un contratto, non fa sorgere l’obbligo in capo ai due fidanzati di contrarre matrimonio. Ma è chiaro che la parte che subisce la rottura del fidanzamento ha diritto ad un risarcimento. La richiesta di risarcimento deve essere presentata entro un anno dal giorno dell’avvenuto rifiuto di celebrare il matrimonio. Non sono risarcibili i danni patrimoniali o morali per il dolore subito.

Se dunque a causa dello scioglimento della promessa di matrimonio e del conseguente annullamento delle nozze chi ha subito la decisione sviluppa uno stato depressivo, non potrà richiedere i danni. La ratio di questo limite posto dal legislatore è da ricercarsi nel fatto che la scelta di contrarre il matrimonio è libera, sta a significare che i nubendi possono sciogliere la promessa di matrimonio in qualsiasi momento lo ritengano opportuno.

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